Nascita
L'atto di nascita viene formato dall'Ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di nascita.
Luoghi e tempi di presentazione della dichiarazione di nascita.
La dichiarazione di nascita può essere resa, in alternativa, dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile:
- del Comune di nascita, entro 10 giorni. E' possibile chiedere la trascirzione dell'atto di nascita nel comune di residenza dei genitori;
- del Comune di residenza dei genitori, entro 10 giorni.
La dichiarazione di nascita può essere anche resa nella Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura entro 3 giorni; la direzione Sanitaria provvede alla trasmissione dell'atto di nascita da loro formato al Comune di nascita per la trascrizione, salvo diversa indicazione dei genitori.
La dichiarazione tardiva, fuori dai termini di cui sopra, può essere resa al Comune di nascita o a quello di residenza dei genitori.
L'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto di nascita solo se gli viene presentata la documentazione medica richiesta o la dichiarazione sostitutiva e se il ritardo viene motivato; in caso contrario non registra la nascita e informa il Procuratore della Repubblica competente. L'Ufficiale di Stato Civile informa altresì il Procuratore della Repubblica competente nel caso in cui viene a conoscenza di una omessa dichiarazione.
Chi può presentare la dichiarazione di nascita.
Possono rendere la dichiarazione di nascita:
- i genitori anche singolarmente, senza distinzione tra padre e madre, in caso di nascita tra persone coniugate;
- entrambri i genitori insieme, qualora il riconoscimento sia congiunto, in caso di filiazione naturale;
- in caso contrario dall'unico genitore che effettua il riconoscimento;
- il procuratore speciale (art. 12, comma 7, Legge 396/2000);
- il medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, solo nel caso di nascita all'interno del matrimonio.
Requisiti
Aver avuto un figlio.Costi
Non ci sono costiDocumenti da presentare
Attestazione di nascita.
Incaricato
Dott.ssa Lai AlessandraTempi complessivi
-Note
Dal primo gennaio 2013 tutti i figli sono uguali e hanno uguale posizione e tutela giuridica in attuazione delle disposizioni dell'art. 30 della Costituzione secondo il quale è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio.
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Demografico |
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Indirizzo: | Corso Vittorio Emanuele 28, 09050 Pula (Ca) |
Telefono: | +3907092440227/213 |
Fax: | - |
Email: | protocollo@pec.comune.pula.ca.it |
Email certificata: | protocollo@pec.comune.pula.ca.it |
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