Separazione e divorzio matrimonio civile
Doppio binario
La legge n. 162 del 10/11/2014 ha degiurisdizionalizzato il procedimento di separazione e divorzio; accanto al procedimento innanzi al Tribunale le nuove norme consentono ai coniugi di rivolgersi, per le procedure di cui sopra, ad un avvocato o all'Ufficiale di Stato Civile.
Queste nuove due possibilità sono ammesse solo nelle ipotesi di consensuali di:
- sepearazione personale;
- cessazionione degli effetti civili del matrimonio;
- scioglimento del matrimonio;
- sentenza passata in giudicato che pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi;
- omologazione della separazione consensuale;
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'art. 6 della Legge 162/2014 disciplina la convenzione di negoziazione assistita dinnanzi a ad un avvocato per le soluzioni consensuali di cui sopra.
L'art. 12 della Legge 162/2014 disciplina invece le procedure di separazione consensuale o richieste congiunte di divorzio e le modiiche alle condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficio di Stato Civile, di cui verrà di seguito descritto il procedimento.
La separazione o divorzio non posson essere fatte dinnanzi all'ufficiale di Stato Civile in presenza di:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci;
- figli portatori di handicapp grave;
- figli economicamente non autosufficienti.
Tali condizioni devono essere autocertificate dalle parti.
L'Istanza di separazione o divorzio potrà essere presentata, in alternativa:
- al comune di residenza di uno dei due coniugi;
- al comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio perchè celebrato in quel comune;
- al comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio clebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.
Separazione
A seguito della presentazione dell'istanza di separazione l'Ufficiale di Stato Civile competente, acquisita d'ufficio la documentazione necessaria, fissa la data per la sottoscrizione dell'accordo di separazione. L'Ufficiale di Stato Civile, decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, invita i coniugi a comparire di fronte a se per la conferma dell'accordo. La data di conferma dell'accordo viene stabilita in sede di sottoscrizione dell'accordo e non è modificabile; la mancata comparizione infatti equivale a mancata conferma dell'accordo.
Divorzio
Decorsi 6 mesi dalla data di separazione, coincidente con la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere presentata istanza di divorzio.
Qualora la separazione sia giudiziale, l'istanza di divorzio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile può essere presentata decorso un anno dalla data di separazione.
A seguito della presentazione dell'Istanza di divorzio, l'Ufficiale di Stato Civile competente, acquisita d'ufficio la documentazione necessaria, fissa la data per la sottoscrizione dell'accordo di divorzi. L'Ufficiale di Stato Civile, decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di divorzio, invita i coniugi a comparire di fronte a se per la conferma dell'accordo. La data di conferma dell'accordo viene stabilita in sede di sottoscrizione dell'accordo e non è modificabile; la mancata comparizione infatti equivale a mancata conferma dell'accordo.
Requisiti
Persone sposate civilmente.Costi
Contestualmente sia alla presentazione dell'istanza di separazione che a quella di divorzio deve essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti fissi di segreteria pari a Euro 16,00. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 16505091 intestato a Comune di Pula servizi di tesoreria - causale: Istanza di separazione/divorzio.Documenti da presentare
- Istanza di separazione, unitamente ai documenti di identità delle parti
- Istanza di divorzio, unitamente ai documenti di identità delle parti
Termini per la presentazione
L'Istanza di separazione può essere inoltrata in un qualsiasi momento successivo alla celebrazione del matrimonio. L'istanza di divorzio può essere presentata decorsi 6 mesi dalla separazione, che coincide con la data di sottoscrizione dell'accordo di separazione. Qualora la separazione sia giudiziale, l'istanza di divorzio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile può essere presentata decorso un anno dalla data di separazione.Incaricato
Dott.ssa Lai AlessandraTempi complessivi
-Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Vademecum | ![]() |
115 kb |
Allegato a) dichiarazione congiunta assenza figli minori | ![]() |
57 kb |
Alleato b) dichiarazione assenza figli minori | ![]() |
53 kb |
Accordo modifica condizioni di separazione o divorzio | ![]() |
39 kb |
Accordo di separazione | ![]() |
36 kb |
Accordo di scioglimento o cessazione effetti civili | ![]() |
36 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Demografico |
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Indirizzo: | Corso Vittorio Emanuele 28, 09050 Pula (Ca) |
Telefono: | +3907092440227/213 |
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